Olistica Sweetness

Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE OLISTICA SWEETNESS


Art. 1 – Denominazione e sede

  1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti l’associazione denominata OLISTICA SWEETNESS.
  2. L’associazione ha sede legale in Via Alessandrini 5 Cernusco sul Naviglio (MI). Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l’Associazione potrà operare in Italia ed all’estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.
  3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.


Art. 2 –
Statuto

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce secondo quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
  2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.


Art. 3 – Scopo

  1. L’associazione non ha scopo di lucro.
  2. L’Associazione ha lo scopo di:

L’associazione nasce come unione spontanea di persone che intendono perseguire e vivere i principi della realizzazione del sè attraverso lo sviluppo armonico di tutte le potenzialità dell’individuo condividendo fini spirituali e di ricerca, favorendo e sperimentando condizioni di vita basate sulla fratellanza, l’amicizia, il buon senso ed li parlar bene degli altri. lI sodalizio si fonda altresì sulla libertà di pensiero e vuole creare le condizioni, attraverso la fiducia, il rispetto e la solidarietà, per la formazione di individui autonomi, i cui rapporti reciproci siano regolati dalla conoscenza e dalla coscienza in piena armonia con l’ambiente naturale.

  1. In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l’associazione si propone di:
  2. a) Promuove, senza alcuna finalità di lucro, iniziative, eventi, corsi e quant’altro ritenuto utile e necessario al fine di promuovere l’aggregazione delle persone e più in generale la promozione umana e sociale dell’individuo nelle sue varie forme;
    b) promuove tutte quelle ricerche multidisciplinari tese alla conoscenza, informazione e promozione di una visione unitaria della complessità psicofisica e spirituale   
    dell’Uomo, secondo un modello         
    olistico di comprensione della realtà;            
    c) favorisce lo studio di vari aspetti della realtà, così come essa è rappresentata nele tradizioni di ricerca filosofica e religiosa di ogni epoca ed elabora un propria visione fondata sull’universalità e unione di tutte le religioni;      
    d) stimola il rapporto degli individui con i valori della bellezza e della creatività;         
    e) sostiene la pratica di attività e tecniche idonee ad incentivare un armonico sviluppo fisico, psichico e spirituale dell’individuo in tutti i suoi campi di manifestazione;  
    f) sviluppa la pratica e la sperimentazione del lavoro come meditazione, riconoscendo a qualsiasi attività umana di contribuire alla ricerca ed alla scoperta di parti più profonde di sé;           
    g) favorisce la conoscenza di altre comunità che si fondano su principi similari stimolando lo scambio reciproco di esperienze pratiche.
  3. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.


Art. 4 – Soci

  1. Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.


Art. 5 – Ammissione del socio

  1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all’aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
  2. Le persone giuridiche che intendano diventare associate dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
  3. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull’ammissione o meno del nuovo associato all’interno dell’ODV.
  4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all’interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
  5. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci.
  6. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  7. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
  8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.


Art.6 – Qualità del socio

  1. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
  2. a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo;
  3. b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
  4. c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
  5. d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.


Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

  1. I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
  1. Gli stessi soci hanno il dovere di:
  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.


Art. 8 – Quota associativa

  1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte dei soci.
  2. I soci devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell’iscrizione per l’anno solare in corso, versando la quota associativa, uguale sia per tutti i soci, indipendentemente dalla qualità.
  3. Nel caso in cui la quota non venga versata prima dell’anno solare in corso, vi sarà la sospensione dall’esercizio dei diritti associativi fino all’avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.
  4. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli iscritti all’ Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
  5. I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’ Associazione a titolo di versamento al fondo comune. La quota sociale non è rivalutabile.


Art. 9 – Perdita della qualità di socio

  1. La qualità di socio si perde per:
  2. a) decesso;
  3. b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell’Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
  4. c) dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
  5. d) espulsione: L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazione degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione e nei seguenti altri casi:
  6. i) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale sui quali è basata l’Associazione;
  7. ii) Se il soggetto pone o abbia posto condotte accertate dall’autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;

iii) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona;

  1. iv) Se il soggetto pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati in maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana;
  2. L’ Assemblea delibera l’espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
  3. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.


Art. 10 – Organi Sociali

  1. Gli organi dell’associazione sono:
  2. a) Assemblea dei soci;
  3. b) Consiglio direttivo;
  4. c) Presidente;
  5. d) Revisore dei conti
  6. e) Collegio dei Provibiri
  7. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.


Art. 11 – Assemblea

  1. L’Assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano. Hanno diritto di voto i soci che siano associati da almeno 3 mesi. Ciascun socio ha diritto a un voto.
  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.


Art. 12 – Convocazione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
  2. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), o qualsiasi altro mezzo idoneo, spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell’e-mail e altri mezzi elettronici) prima della data fissata per l’Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
  4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti gli altri soci.
  5. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
  6. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.


Art. 13 – Compiti dell’assemblea

  1. Le competenze dell’assemblea sono:
  2. a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  3. b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  4. c) approva il bilancio;
  5. d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. e) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  7. f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
  9. h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.


Art. 14 – Assemblea ordinaria

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
  2. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
  3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe.
  4. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto


Art. 15 – Assemblea straordinaria

  1. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto dell’organizzazione, sullo scioglimento e la liquidazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa.
  2. Per la modifica dello Statuto, l’Assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno di tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza.
  3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in Assemblea.
  4. Per l’Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, si applicano le regole dell’Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.


Art. 16 – Struttura dell’assemblea

  1. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del consiglio difettivo designato dalla stessa assemblea.
  2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.
  3. I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
  4. Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
  5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione


Art. 17 – Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo 3 a un massimo di 3 componenti. Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
  2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.
  3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.
  4. Compete al Consiglio direttivo:
  5. a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  6. b) fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
  7. c) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
  8. d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  9. e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
  10. f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
  11. g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
  12. h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  13. i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  14. l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
  15. m) nominare, all’occorrenza, i relativi poteri.
  16. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.


Art. 18 – Presidenza

  1. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza.
  2. Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
  3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
  4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
  5. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
  6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
  7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.


Art. 19 – Revisore dei conti

è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominatiIl revisore dei conti è nominato” dall’Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili

  1. Il revisore non può essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri).
  2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
  4. L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.
  5. Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.
  6. L’attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.


Art. 20 – Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
  2. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Revisione.
  3. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili (indicare eventuali limiti di mandati successivi).
  4. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
  5. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.


Art. 21 – Patrimonio e finanza

  1. Il patrimonio dell’associazione, – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. Per il conseguimento degli scopi suddetti l’Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:
  3. a) quote associative;
  4. b) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e organismo;
  5. c) donazioni e lasciti testamentari;
  6. d) rendite patrimoniali;
  7. e) erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;
  8. f) rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto;
  9. g) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale;
  10. h) proventi da attività di raccolta fondi;
  11. Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.


Art. 22 – Beni

  1. I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
  2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.


Art. 23 – Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

  1. L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.


Art. 24 – Scritture contabili e bilancio

1.Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.

  1. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
  2. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.


Art. 25 – Libri

  1. L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  2. a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  3. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  4. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dallo stesso organo;
  5. d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  6. e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono;
  7. f) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
  8. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell’associazione e saranno messi a disposizione nei termini di 15 giorni.


Art. 26 – Pubblicità e trasparenza

  1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il ñibro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell’organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.


Art. 27 – Personale retribuito

  1. L’associazione può avvalersi di personale retribuito per il raggiungimento dello scopo sociale.
  2. I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.


Art. 28 – Personale volontario

  1. L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
  3. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.


Art. 29 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

  1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.


Art. 30 – Responsabilità dell’associazione

  1. L’ associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.


Art. 31 – Assicurazione associazione

  1. L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 32 – Scioglimento

1.Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il nome ed il patrimonio dell’associazione saranno devoluti secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall’assemblea, ad altra associazione che sia in grado di garantire la destinazione ai fini analoghi a quelli del presente statuto.

Art. 33 – Efficacia dello statuto

  1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.


Art. 34 – Interpretazione dello statuto

  1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.


Art. 35 – Clausola di mediazione e Clausola compromissoria

  1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l’Associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all’esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all’esercizio dell’attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione competente dove ha sede l’Associazione, che verrà scelto al momento.
  2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell’ art.5 del D.lgs 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.
  3. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio competente dove ha sede l’Associazione.
  4. L’arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.
  5. L’arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. L’arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.
  6. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro Foro competente in base alla territorialità.


Art. 36 – Norme di rinvio e disposizioni finali

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, alla legge n. 106 del 6 giugno 2016, alla legge n. 266 dell’11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460 ed alle loro eventuali variazioni.
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